WHISTLEBLOWING: gli obblighi di adeguamento per le imprese private

Se lo sai … fai un fischio! In estrema sintesi è questo che succederà da luglio del 2023: finalmente anche i dipendenti delle imprese private potranno, adeguatamente tutelati, segnalare eventuali violazioni o illeciti (lesivi dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica) di cui siano venuti a conoscenza nello svolgimento della propria attività lavorativa.

La Direttiva, già emanata dall’unione Europea a dicembre 2019, è stata finalmente recepita dall’ordinamento italiano tramite pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023.

Ma cosa prevede il decreto? 

Prima di tutto l’istituzione di appositi canali aziendali di segnalazione di violazioni/illeciti (c.d. whistleblowing) e le relative misure di protezione del segnalante (c.d. whistleblower). Il decreto ha infatti apportato modifiche, in tema di licenziamento, all’art. 4, L. n. 604/1966, estendendo l’ipotesi di nullità dello stesso anche ai casi in cui il licenziamento sia determinato e/o conseguente “all’esercizio di un diritto ovvero alla segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019”.

Ma come e in che misura sono coinvolte le imprese private? 

Se prima la disciplina del whistleblowing si applicava solo alle aziende private adottanti il modello 231, ora invece è stato introdotto un obbligo di adeguamento per tutte le imprese private che:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea di cui alle parti I.B e II dell’Allegato al Decreto (i.e. “servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo” – per l’esatta determinazione del campo di applicazione si rimanda agli allegati citati), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la suddetta media di lavoratori subordinati; oppure
  • hanno adottato il modello 231 e hanno nominato un Organismo di Vigilanza (ODV).

È necessario, quindi, che le imprese private che rispondono a questi requisiti sopra menzionati predispongano una propria policy in materia, che preveda:

  • l’introduzione di un sistema interno di segnalazione, individuando organi deputati, che potranno essere una persona o un ufficio interno autonomi con personale specificamente formato;
  • la formazione periodica del personale in materia;
  • l’istituzione di misure tecniche e organizzative che garantiscano la riservatezza dell’intero processo di segnalazione (dalle persone coinvolte, al contenuto della segnalazione stessa).

Ma cosa succede se le aziende non si adeguano?

L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) potrà applicare alle imprese sanzioni amministrative pecuniare da un minimo di euro 10.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00 nel caso in cui venga dimostrato che l’azienda:

  • non ha istituito appositi canali di segnalazione;
  • non ha adottato procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni e/o le stesse non sono conformi a quelle previste dal Decreto;
  • non ha svolto l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
  • ha messo in atto ritorsioni a carico dei segnalanti;
  • ha ostacolato la segnalazione e/o ha tentato di ostacolarla e/o ha violato l'obbligo di riservatezza del segnalante.

La disciplina sul whistleblowing si applicherà a decorrere dal 15 luglio 2023 (con eccezione delle aziende private sotto i 250 dipendenti, per i quali l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna, ai sensi del nuovo Decreto, decorrerà dal 17 dicembre 2023).

Non fatevi trovare impreparati!​

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