Virtuoso connubio delle tecnologie a fonti rinnovabili con le aree agricole

Le aree agricole paiono l’ubicazione ideale e naturale degli impianti fotovoltaici a terra, ma fin da subito il legislatore non ha visto di buon occhio le installazioni che andavano a coprire per decenni suoli produttivi, riducendo gli spazi dedicati a pascolo e agricoltura. Da qui la ben nota disposizione dell’art. 65 co1 del D.L. 1/2012 per cui agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non era consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al d.lgs 28/2011.

Con il passare del tempo e con l’avanzamento delle tecnologie – di decreto legge in decreto legge – si sono progressivamente concessi maggiori spazi alle rinnovabili in ambito agricolo

  • definendo idonee ex lege alcune aree agricole attraverso l’art. 20 co 8 del d.lgs. 199/2021; 
  • stabilendo procedure semplificate per le installazioni ubicate entro 3 km da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale ai sensi dell’art. 6 co 9-bis del d.lgs. 28/2011; 
  • individuando gli imprenditori agricoli come soggetti che possano disporre in maniera libera dei terreni agricoli posseduti. 

Addirittura, con l’introduzione dei commi 1-quater e 1-quinquies nell’art. 65 del d.l. 1/2012 – da leggersi in combinato tra loro – anche i cosiddetti agrivoltaici possono beneficiare di alcuni incentivi

Di seguito un inquadramento dell'attuale situazione.


Hai bisogno di una consulenza?

Scrivici una e-mail:

info@pqmlegal.com