Questo intervento, che per esigenze di sintesi dà per conosciuti aspetti e concetti che invece meriterebbero ampia trattazione, affronta un quesito centrale per il diritto d’autore (copyright): chi è titolare della proprietà intellettuale dell’opera creata dalla IA? Attualmente non abbiamo una risposta definitiva. Anzi, al momento le Corti di tutto il mondo negano che possa essere concepito il copyright sull’opera della macchina. Gli attuali tool di intelligenza artificiale, quali Bard (Google), Claude (Anthropic), LLaMa (Meta) e ovviamente chatGPT (OpenAI) stanno cambiando rapidamente il modo di operare in molti settori e hanno acceso il diffuso dibattito sui benefici e i pericoli dell’IA. Non solo nel sistema di diritto convenzionale internazionale, in EU e in Italia, ma anche, con buona approssimazione, nei più concettualmente distanti sistemi di common law, l’opera dell’ingegno è tutelata dal diritto d’autore, o “copyright”, a condizione che sia esteriorizzata in una espressione creativa originale e quale frutto del lavoro intellettuale (ii). I casi giurisprudenziali più recenti confermano che il problema non sta più nel requisito della originalità, quanto, in assenza di una disciplina normativa, nell’impossibilità di individuare il soggetto a cui attribuire il “lavoro intellettuale”. Per affrontare il problema, anziché resistergli, e andare alla ricerca di una soluzione, si può prendere spunto dal modello normativo dell’opera collettiva e come esso è applicato tradizionalmente alla produzione cinematografica (ivi incluse le opere audiovisive, quali serie, documentari, VR 360°, ecc.). Difficilmente si raggiungerà una soluzione tentando dapprima di assegnare una qualche soggettività giuridica all’Intelligenza Artificiale. Anzi, questa strada non solo sembra fuorviante, ma anche pericolosa e gli arresti giurisprudenziali attuali sono del tutto condivisibili. (i) In senso analogo, v. anche Woodrow Barfield, Ugo Pagallo, Advanced Introduction to Law and Artificial Intelligence, Edward Elgar Publishing, 2020: “Before the advent of AI, (human) ownership of copyright in computer-generated works had not been in question because the program was considered merely a tool that supported the creative process of human”.La proprietà intellettuale dell’Intelligenza Artificiale: la clearance dei diritti tipica dell’industria cinematografica può essere un modello?
Ma è davvero così? Resistere alle istanze di riconoscimento dei diritti esclusivi sulle opere dell’IA potrebbe essere dannoso.
Oggi l’IA non è più solamente un mezzo guidato dall’operatore, ma è in grado di raggiungere soluzioni creative in autonomia, indipendentemente dall’input umano (siano essi contenuti letterari, immagini, foto, musiche, video, altro) (i).
Gli output che molti sistemi di IA oggi forniscono sono generati senza la mediazione dell’utente.L’output della IA è tutelabile?
Visto che anche le elaborazioni creative e le trasformazioni dell’opera in un’altra forma artistica sono proteggibili quali opere nuove (iii), allora non v’è dubbio che l’IA istruita da input tutelati sia capace di generare, tramite la rielaborazione, output che rivestano una forma letteraria o artistica e siano dotati di originalità, con ciò potendo quindi a loro volta ottenere astrattamente la protezione autoriale.
Emblematico è il caso “The Next Rembrandt”. Da un progetto in collaborazione tra ING, Microsoft, l’Università TU Delft e il Mauritshuis Museum, nel 2016 una IA è stata istruita analizzando elementi di visi, proporzioni, distanze e metodi delle pennellate di 346 dipinti dell’artista. Integrata in una speciale stampante 3D, l’IA ha poi creato un ritratto esposto presso la galleria Looiersgracht 60 di Amsterdam.
Nel 2017 il romanzo “The Day A Computer Writes a Novel”, scritto da un software di IA programmato dalla Future University Hakodate (Giappone), è arrivato alla fase finale di un premio letterario nazionale, senza che la giurìa abbia notato alcun difetto di umanità. E si potrebbero menzionare altri esempi riferiti a composizioni audio e video, o altre, fino a quelle del giornalismo: oramai le più grandi testate si avvalgono di intelligenze artificiali istruite da notizie web e database di settore per redigere titoli e articoli senza che sia necessario il controllo umano. Sul The Guardian nel settembre 2020 è stato pubblicato un editoriale (il primo) scritto interamente e autonomamente dalla IA (iv).Chi è titolare del diritto d’autore che sorge sugli output?
Nel caso Naruto v. Slater, il macaco indonesiano Naruto si scattò un selfie con la macchina del fotografo D.J. Slater lasciata su un treppiede. La Corte d’Appello della California giunse nel 2017 a negare che un animale possa essere titolare di diritti di copyright per difetto di soggettività giuridica e impossibilità di interpretare il Copyright Act statunitense in diverso senso. Tuttavia, i diritti non sono stati ritenuti nemmeno di Slater, nonostante la proprietà della macchina fotografica fosse sua, e suoi altresì i contributi nelle pre-impostazioni su luce, inquadratura e focus.
Anche nel caso cinese Feilin v. Baidu. (v), riferito propriamente al prodotto di una IA, il copyright dell’opera letteraria è stato negato per incapacità della macchina di essere titolare di diritti e impossibilità normativa di assegnarli allo sviluppatore del software o del database.
Di recente, con una decisione del 18 agosto 2023 la United States District Court of Columbia, con riguardo alle “opere dell’ingegno” realizzate dalla “Creativity Machine” del Dr. Thaler, ha confermato ancora questa linea, negando la protezione sull’assunto che difetterebbe il necessario apporto umano.
Se manca la tutela autoriale, tuttavia, i contenuti generati cadono in pubblico dominio e possono essere utilizzati liberamente da tutti (vi).
Ciò non è auspicabile. Anzi, potrebbe essere dannoso.
Per un verso, infatti, i contenuti di input già in origine coperti da tutela autoriale (vii), sempreché usati ed elaborati lecitamente dalla macchina, finirebbero anch’essi per essere “neutralizzati” dalla liberalizzazione dei diritti sull’opera di output, con la conseguenza che i creatori di detti contenuti di input non avrebbero ritorno economico e sarebbero, in futuro, dissuasi dal fare nuovi sforzi creativi e, quindi, dal produrre nuova cultura. L’assenza di un’esclusiva “determina il venir meno dell’incentivo alla creazione, alla diffusione, all’uso, e al miglioramento” (viii).
Per altro verso, forse ancor peggio, la non configurabilità di alcun diritto sul prodotto dell’IA finirebbe per disincentivare la ricerca e lo sviluppo sia di nuovi software, sia dei database di input a ciò destinati, poiché nessuno dei creatori potrebbe vantare alcunché di esclusivo (né economicamente vantaggioso) sull’output.
Infine, scoraggerebbe quindi anche gli investimenti economici (ix). Nel lungo periodo, poi, avremmo sempre più IA istruite con dati di pubblico dominio in quanto già output di altre IA, con la conseguenza di diluire e ridurre le opere creative umane in circolazione.
Così procedendo, però, si raggiungerebbe l’esatto opposto dell’obiettivo naturale del diritto d’autore, che è l’accrescimento della cultura generale attraverso l’incentivo economico (e remunerato) alla creazione.
Gli Autori più coraggiosi hanno proposto l’introduzione di norme che stabiliscano la soggettività giuridica dell’Intelligenza Artificiale (x). Questa soluzione tuttavia appare pericolosa, capace di sfuggire rapidamente dal controllo umano. Non è un caso che il Parlamento Europeo (xi) abbia affermato “a [tale] proposito, che non sarebbe opportuno dotare di personalità giuridica le tecnologie di IA e ricorda le ripercussioni negative di una siffatta possibilità sugli incentivi per i creatori umani”.Il modello dell’industria cinematografica e la clearance dei diritti.
Le opere collettive sono quelle “costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali le enciclopedie, i dizionari, le antologie, le riviste e i giornali”. Esse sono “protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte” (art. 3 l.a.).
L’opera collettiva necessita dell’apporto artistico di più soggetti che collaborano verso un unico scopo creativo. Quando le opere o le parti di opere siano già esistenti, è possibile per chi assume la “scelta” e il “coordinamento” l’ulteriore sviluppo, l’elaborazione e la riunione finalizzati a un prodotto creativo nuovo, composito.
Assimilabili all’opera collettiva sono i film, in quanto vi collaborano soggetti variamente titolari di esclusive quali, ad esempio, il soggettista, lo sceneggiatore, l’autore delle musiche, il regista (questi individuati dalla l.a. quali coautori), il costumista, il fotografo, lo scenografo, gli attori, e altri. Oltre ai loro contributi, la funzione determinante e decisiva per dar vita al film è svolta dal produttore. Infatti, l’art. 45 l.a. prevede che, entro certi limiti e specificità, “l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione stessa”.
Come nella produzione, complessa e collettiva, di un film, anche l’Intelligenza Artificiale concepita per la produzione di contenuti astrattamente creativi vede il contributo irrinunciabile di molti soggetti (xii).
Essi, semplificando, sono almeno: l’investitore di R&D e sviluppo; il programmatore del software e dell’algoritmo; l’istruttore o data supplier, che può essere anche l’autore del database; l’utente finale o il service provider, che utilizza l’IA in base a una licenza.
Lo sviluppo del sistema di IA è intriso di cooperazione economico-creativa simile alla produzione del film. In modo analogo potrebbe, quindi, realizzarsi la catena di trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore a partire dalla fornitura dei dati (anch’essi potendo essere costituiti da contenuti protetti), passando per lo sviluppo del software e del training delle reti neurali, fino a giungere alla “Creazione Artificiale” (xiii).
In linea con la disciplina autoriale esistente, i diritti potrebbero essere assegnati a tutti i soggetti che apportano, anche inscindibilmente, contributi creativi finalizzati allo sviluppo della IA e, in base alla rilevanza proporzionale di questi, stabilire che l’output originale sia protetto quale risultato creativo. Così si eviterebbe la controproducente conseguenza della “sterilizzazione del pubblico dominio” delle opere di input utilizzate.
Altresì, la licenza di utilizzo del sistema di IA implicherebbe, come accade nella prassi attuale per le opere collettive e i film, la necessità per il soggetto che si fa promotore della commercializzazione di tale IA di acquisire preventivamente tutti i diritti dai contributori (nel gergo cinematografico, la c.d. clearance of rights).
E l’utilizzatore finale, potendo essere un ulteriore soggetto, avrebbe un ruolo autoriale solo se utilizza l’IA come strumento al servizio delle sue idee creative, ma non allorquando l’IA abbia generato la creazione artificiale in autonomia.
Applicando il modello esistente per la produzione audio-video, il fondamentale ruolo dell’investitore non sarebbe limitato alla fase di sviluppo, ma avrebbe, come il produttore cinematografico che organizza (e/o finanzia) il film, l’esclusiva sullo sfruttamento dell’output creativo infine generato dalla IA.Conclusioni
Al contempo, pare controproducente e dannoso continuare a rimandare il problema e consentire che gli output della IA sfruttino le opere di input violandone i diritti oppure che tali output cadano in pubblico dominio senza alcuna tutela.
Forse l’industria cinematografica ci offre un modello: remunerare tutti coloro che hanno contribuito al percorso creativo dell’Intelligenza Artificiale può essere, al pari della clearance, un’operazione lunga e complessa, ma consente ai contributori di ottenere il giusto riconoscimento al loro sforzo creativo e, all’organizzatore dell’IA, di sfruttare infine i diritti esclusivi sull’opera generata.Note
(ii) L’articolo 6 della legge 633/1941 (l.a.) stabilisce che “il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”. Il contenuto essenziale della definizione di opera proteggibile è simile anche in ordinamenti distanti, quali USA e Cina, e le Corti sono allineate a livello globale nell’affermare che la protezione è assegnata in presenza di un seppur minimo atto creativo.
(iii) Art. 3, l.a.: “Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.
(iv) https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/sep/08/robot-wrote-this-article-gpt-3.
(v) Beijing Internet Court 2019.
(vi) In questo senso, si v. Gurkaynak, Gonenc and Yılmaz, İlay and Doygun, Türker and İnce, Ekin, Questions of Intellectual Property in the Artificial Intelligence Realm (September/October 2017), The Robotics Law Journal, Volume 3, No. 2, pp.9-11, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3295747, che affermano: “The main shortfall of this approach is arguably the lack of any incentive on the side of the human developing, funding and/or in any way contributing to the development and improvement of the specific AI or the technologies in that field in general. Depriving those contributing to the work from its benefits is likely to slow down progress and development in general. Less and less copyrightable work being created might eventually lead to the self-contradictory consequence, which is the decrease of the work falling into the public domain as the copyrighted work eventually falls into the public domain at the expiration of its protection period”.
Dello stesso avviso anche Kalin Hristov, Artificial Intelligence and The Copyright Dilemma, The Journal of the Franklin Pierce Center of Intellectual Property, Vol. 57, No. 3, 2017.
Per un’opinione italiana in tal senso, si v. Silvia Guizzardi, La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata dall’Intelligenza Artificiale, p.42, AIDA 2026.
(vii) Ricordiamo che, oltre ai contenuti “classici”, la legge sul diritto d’autore protegge anche il software e il database.
(viii) Silvia Guizzardi, La protezione d’autore dell’opera dell’ingegno creata dall’Intelligenza Artificiale, p.42, AIDA 2018.
(ix) id.
(x) Si v., ad esempio, Burkhard Schafer, A Forth Law of Robotics? Copyright and the Law Ethics of Machine Co-production, 23 Artificial Intelligent Law 217, 219-20 (2015).
(xi) Parlamento Europeo, Commissione Giuridica, “Relazione sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale 2.10.2020, (2020/2015(INI)).
(xii) Così l’opinione, che si condivide, di Laura Chimenti, Diritto di Autore 4.0 - L’intelligenza artificiale crea? Pacini Giuridica, 2020.
(xiii) op cit., che a p. 84 propone altresì la collocazione delle “Creazioni Artificiali” in apposito titolo della l. 633/1941.