In attesa della conversione del DL Agricoltura molti operatori si domandano se le disposizioni di cui all’art 5 si estendano o meno anche alle installazioni agrivoltaiche. Partendo proprio dall’articolo 5 si possono, però, cogliere due interessanti spunti: Volendo anche argomentare sul piano più tecnico (e chiedo scusa agli ingegneri se mi permetto questa timida divagazione) gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra costituiscono una categoria diversa dagli impianti agrivoltaici. Tale distinzione è stata resa anche in numerose sentenze (tra cui la più recente del Consiglio di Stato 08263/2023 dell’11settembre 2023) che hanno stabilito che "L'agrivoltaico è un settore...a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica"…"nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola".
Partendo dalle indicazioni delle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" (MASE, giugno 2022) si può sostenere che gli agrivoltaici avanzati sono esclusi dalla citata norma perché rientrano nella tipologia di progetti per cui il primo comma dell’art. 5 non si applica ovvero progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR (tenuto anche conto che essi rientrano nella M2C2, Investimento 1.1.).
Con riferimento agli agrivoltaici semplici non è altrettanto semplice un’immediata inclusione.
Parrebbe tutto abbastanza chiaro ma…ça va sans dire…aspettiamo la legge di conversione e il fantomatico decreto che individuerà finalmente le aree idonee!