Keyword advertising: abuso e violazione del marchio altrui

Si possono utilizzare keyword simili o identiche ai marchi registrati altrui? 

La risposta immediata. In questo articolo esploreremo la questione della violazione del marchio registrato tramite l'acquisto di keyword sui motori di ricerca online, concentrandoci su Google Advertising, e sui rischi per le aziende coinvolte (senza dimenticare che esistono molti altri motori di ricerca e market place e che il problema riguarda non solo le aziende ma chiunque voglia servirsene).

Google Advertising e il fenomeno

Google AdWords è un servizio di pubblicità online che consente di mostrare annunci basati su specifiche parole chiave. Gli inserzionisti possono acquistare keyword pertinenti al loro business e comparire nella sezione degli annunci sponsorizzati dei risultati di ricerca di Google. 

Le parole chiave acquistate sono scelte dalle aziende che vogliano avviare la campagna di advertising aderendo quanto più possibile al modo in cui il pubblico effettua le ricerche online per trovare il prodotto o il servizio desiderato. Le keyword sono costituite pertanto da parole di svariato genere che attengono alle caratteristiche dell’azienda, del prodotto o del servizio, alle modalità di fruizione, all’area geografica dove si trova il negozio, e a molto altro. 

Non è tuttavia infrequente che l’inserzionista, al fine di ottenere maggiore visibilità nei risultati di ricerca, acquisti keyword simili o identiche ai marchi (denominativi, spesso c.d. notori) di altre imprese, anche – e soprattutto – concorrenti dirette.  

In questo caso, quando l’utente effettua una ricerca e inserisce tra le parole anche quella corrispondente al marchio, comparirà tra le inserzioni sponsorizzate anche, o con miglior visibilità, l’annuncio dell’azienda concorrente non titolare del marchio che, tuttavia, ha acquistato la keyword costituita da una parola identica o simile. 

Questa pratica può configurare un atto di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 del Codice Civile oltre che ingenerare nel pubblico di riferimento un inganno circa la provenienza dei prodotti o dei servizi e il rischio di confusione tra i marchi coinvolti, potendo portare allo sviamento della clientela del titolare del marchio registrato.

Per esemplificare si consideri il seguente caso (nomi di fantasia). 

“Tizia s.r.l.” titolare di alcuni negozi specializzati in prodotti biologici a Milano, acquista le keyword “biscotti – farro – BIO”, ove BIO è parola identica o simile al marchio del produttore di alimenti “Caio” che distribuisce i suoi prodotti in esclusiva sul territorio tramite rivenditori autorizzati. 

Il consumatore, rammentando che “BIO” è il nome di prodotti sani e di alta qualità, effettua una ricerca Google inserendo “biscotti – BIO”. Tra i risultati di ricerca comparirà l’annuncio (e quindi il link al sito) di Tizia s.r.l., cliccherà sul link e giungerà sul suo sito che espone in effetti i suoi biscotti al farro. Il consumatore, che prima non conosceva Tizia s.r.l., potrebbe essere ingannato nel pensare che: Tizia sia la titolare del marchio BIO; oppure Tizia sia in qualche modo collegata, affiliata o partner del produttore Caio; o associare al marchio BIO la scarsa qualità dei prodotti di Tizia (dopo averli provati). 

Non sempre si verifica la contraffazione del marchio registrato altrui, ma – in generale – quando sono aggredite le funzioni tipiche dello stesso, ossia l’indicazione di origine (il marchio è garanzia della qualità o della provenienza di un’azienda, un prodotto o un servizio) e la funzione pubblicitaria (il valore dell’investimento pubblicitario impiegato per la circolazione del marchio e incorporato in questo): dipenderà dalle modalità concrete secondo le quali il pubblico di riferimento rischia di essere ingannato o confuso. 

In un’importante pronuncia in tema (C-323/09, 22.09.2011 – “Interflora contro Marks & Spencer plc e Flowers Direct Online Ltd”), che richiama principi di diritto già in precedenza più volte confermati (CGUE, 23/03/2010 Google France; CGUE 18/06/2009 in C-487/07, L’Oréal; et al.), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha statuito che l’uso del marchio altrui quale keyword:  

  • viola la funzione di indicazione d’origine del marchio allorché la pubblicità che compare a partire dalla suddetta parola chiave non consente o consente solo difficilmente all’utente di Internet normalmente informato e ragionevolmente attento di sapere se i prodotti o i servizi menzionati nell’annuncio provengano dal titolare del marchio o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo oppure, al contrario, da un terzo;

  • viola la funzione di investimento del marchio ove intralci in modo sostanziale l’utilizzo, da parte del titolare in questione, del proprio marchio per acquisire o mantenere una reputazione idonea ad attirare i consumatori e a renderli fedeli. 

In un caso simile, il Tribunale di Bari, Sez. Imprese (Ord. 27/04/2021), ha riconosciuto la fattispecie di concorrenza sleale “confusoria”, statuendo che “tale pratica […] nel caso di specie realizza un effetto confusorio, tale da escludere ogni sua legittimità e da consentire, invece, alla titolare del marchio (odierna ricorrente) di vietare […] alla resistente di far apparire, a partire dalla keyword identica al proprio marchio, un annuncio pubblicitario per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è registrato” e, inoltre, che “nella vicenda in esame il pregiudizio al marchio [....] ed alla sua notorietà è indubbiamente presente, posto che i consumatori che digitano all'interno del motore di ricerca il marchio <"omissis"> ritrovano tra i vari risultati anche il link <“omissis.it”>, che, per l'appunto, riconduce alla pagina web dell'odierna resistente, che offre i medesimi servizi di vendita di fiori e piante on line, con consegna a domicilio, in Italia ed all'estero”. 

E ancora, il Tribunale di Milano (29/11/2015, GADI 16, 446): “L’uso del cosiddetto keyword advertising è vietato in ogni caso sia volto a sfruttare parassitariamente la rinomanza dei segni distintivi altrui”. 

Effetti negativi della violazione del marchio

Gli abusi d’utilizzo del marchio possono avere ripercussioni dannose per le imprese coinvolte. Innanzitutto, è alto il rischio di danneggiare la reputazione del marchio originale. Se i consumatori ricevono informazioni errate o incongruenti sul marchio, che derivano dall’uso altrui o, anche, da prodotti o servizi altrui di qualità inferiore o comunque non corrispondente a quella normalmente associata al marchio originale, possono sviluppare una percezione negativa o di sfiducia, con grave danno dell’azienda titolare del marchio.

Le conseguenze legali possono essere altrettanto significative. Le imprese che ritengono che il loro marchio sia stato violato possono intraprendere azioni giudiziarie per proteggere i loro interessi e ottenere il risarcimento del danno, che può essere di rilevante valore. 

Rimedi preventivi e successivi

La pratica è particolarmente subdola per il titolare del marchio che subisce la lesione. In effetti, prima di scoprire l’utilizzo abusivo altrui del proprio marchio quale keyword, l’azienda può impiegarci molto tempo: può addirittura non accorgersene in tempo prima che finisca la campagna pubblicitaria. 

Per scoprire, infatti, che un concorrente ha acquistato una keyword corrispondente al proprio marchio, si deve necessariamente effettuare un test di ricerca, cosa che spesso l’azienda – o meglio il suo ufficio marketing – non si cura di fare, soprattutto se essa stessa non abbia avviato una campagna Google AdWords basata sulla keyword corrispondente a quello specifico marchio. 

Per diminuire il rischio della violazione del marchio tramite l'acquisto di keyword su Google Advertising, le imprese possono adottare alcune misure preventive. In primo luogo, è fondamentale registrare il proprio marchio e proteggerlo legalmente. In tal modo, l'azienda avrà una base giuridica solida per tutelarsi nel caso in cui venga violato. Inoltre, è importante monitorare attentamente le attività di Google Advertising, testando keyword simili o identiche al proprio marchio e prendendo provvedimenti tempestivi per segnalare eventuali violazioni a Google e al proprio legale di riferimento. 

Il consiglio che ci sentiamo di dare, invece, a chi sia stato già “accusato” dal concorrente (ad esempio tramite diffida) è di non sottovalutare il problema e valutare tempestivamente se, e in quale misura, sussista la violazione: se l’inerzia conduce all’approdo giudiziale, che è già di per sé un costo in termini di impegno e stress, ormai il danno è fatto. 

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