In attesa della sua conversione in legge da parte del Parlamento -che potrà intervenire con eventuali correttivi/emendamenti - riportiamo le principiali novità introdotte dal provvedimento in vigore dal 5 maggio 2023. Il DL 84 è stato pensato in un’ottica di una maggiore flessibilità nella gestione del rapporto di lavoro con un conseguente alleggerimento degli oneri burocratici a carico dei datori di lavoro, che potranno inoltre usufruire di incentivi per l’assunzione di alcune categorie di lavoratori. Per il datore di lavoro, scatta l’obbligo di nomina del medico competente (che sarà tenuto d’ora in poi a richiedere al lavoratore durante le visite preassuntive la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro) anche qualora lo richieda la valutazione dei rischi in aggiunta alle ipotesi in cui sia prevista la sorveglianza sanitaria. Sarà inoltre necessario formare i lavoratori nel caso siano utilizzate in azienda attrezzature che richiedano conoscenze o responsabilità particolari. Le ragioni giustificatrici l’apposizione del termine al contratto di lavoro (c.d. causale) è d’ora in poi rimessa ai contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali) stipulati dalle associazioni comparativamente più rappresentative o, in assenza di tali previsioni (ma solo sino al 30 aprile 2024), alle parti che dovranno individuare e specificare le esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva da soddisfare. Sempre in un’ottica di “alleggerimento” degli adempimenti a carico del datore di lavoro, quest’ultimo potrà fornire al lavoratore le informazioni riguardanti il periodo di prova, la formazione, le ferie e i congedi retribuiti, il preavviso, il trattamento economico, l’orario di lavoro e le condizioni di variazione dello stesso, gli enti previdenziali e assicurativi, per mezzo della “mera” indicazione dei relativi riferimenti legislativi e/o della contrattazione collettiva. Viene meno, quindi, l’obbligo per i datori di lavoro – introdotto dal Decreto Trasparenza – di dettagliare per iscritto nel contratto di lavoro le informazioni a elencate. Uno degli aspetti più interessanti per il datore di lavoro è lo sgravio dei contributi previdenziali. In caso di assunzione di beneficiari dell’Assegno di Inclusione (che andrà a sostituire nel 2024 il Reddito di Cittadinanza) è riconosciuto al datore di lavoro (i) uno sgravio pari al 100% dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi INAIL, per un massimo di 12 mesi o 24 mesi nel caso di trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine e nel limite di euro 8.000,00/anno, per le assunzioni a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato o per le trasformazioni a tempo indeterminato dei contratti a termine. Qualora il dipendente venga licenziato entro 24 mesi dall’assunzione in assenza di giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro dovrà però restituire tale sgravio; è inoltre previsto (ii) uno sgravio pari al 50% della contribuzione, per un massimo di 12 mesi e/o comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro nel limite di euro 4.000,00/anno, per le assunzioni con contratto a tempo determinato o stagionale. È stato innalzato ad euro 15.000,00 il limite di compenso erogabile dal datore in favore dei lavoratori occasionali complessivamente considerati. Per il periodo d’imposta 2023 il limite di non imponibilità annuo dei beni e servizi erogati dal datore di lavoro ai dipendenti con figli a carico è aumentato ad euro 3.000,00. ----------------- Quelle elencate sono solo alcune delle novità introdotte dal D.L. 84/2023; l’Avv. Novaretto è a disposizione per “guidare” i datori di lavoro affinché possano adempire ai nuovi obblighi posti a loro carico e al contempo possano beneficiare dei vantaggi previsti dalla normativa.Lo scorso 4 maggio 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 84/2023 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.
Art. 24: Sicurezza sul lavoro
Art. 24: Contratto di lavoro a termine
La causale dovrà essere specificata nelle ipotesi di contratto a termine di durata superiore a 12 mesi (ma nel limite dei 24 mesi di durata), nelle ipotesi di proroga oltre i 12 mesi o, indipendentemente dalla durata iniziale, nelle ipotesi di proroga del contratto.
Resta, invece, sempre possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato c.d. acausuali se di durata non superiore a 12 mesi nonché per sostituire altri lavoratori.Art. 26: Semplificazione degli obblighi informativi
Il datore di lavoro dovrà, invece, consegnare e/o mettere a disposizione dei lavoratori copia del contratto collettivo e del regolamento aziendale se esistente.
Importante obbligo informativo da non sottovalutare è quello relativo all’eventuale utilizzo da parte del datore di lavoro di sistemi decisionali e di monitoraggio interamente automatizzati: in tale caso, infatti, è previsto che il datore comunichi ai lavoratori interessati e alle rappresentanze sindacali gli aspetti del rapporto di lavoro su cui questi sistemi incidono, i relativi scopi e finalità, le modalità di funzionamento e il livello di sicurezza informatica.Art. 10 e art. 27: benefici per le assunzioni dei fruitori dell’Assegno di Inclusione e degli under 30
In caso, invece, di assunzione - dal 1° giugno al 31 dicembre 2023 – con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, di giovani di età inferiore 30 anni (soggetti questi che devono versare in stato di disoccupazione, non devono essere inseriti in corsi di studi o di formazione e che devono aderire al Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”), il datore di lavoro godrà di un incentivo pari al 60% (20% in ipotesi di cumulo con altri esoneri previsti dalla normativa vigente) della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo di 12 mesi.Art. 37: Lavoro occasionale
I datori di lavoro interessati da tale nuovo limite sono quelli operanti nei settori dei congressi, delle fiere, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che occupino fino a 25 dipendenti.
Per tutti gli altri utilizzatori restano fermi il limite di compenso di euro 10.000,00 e quello del massimo di 10 dipendenti occupati.Art. 40: Fringe benefit
Per fruire di tale misura il datore di lavoro dovrà informare anticipatamente le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, mentre il lavoratore dovrà dichiarare di avervi diritto fornendo il codice fiscale dei figli.