Commercio internazionale e giurisdizione

Nel mondo delle fonti rinnovabili, e in particolare nel fotovoltaico, gli operatori non possono prescindere dalla stipula di contratti di diritto internazionale per l’acquisto di componenti.
Qualora in ragione di tali contratti dovessero sorgere delle controversie, è vantaggioso conoscere come determinate clausole incidano sull’individuazione del giudice competente.

Recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono tornate, infatti, a occuparsi di commercio internazionale; in particolare, con ordinanza 11346/2023 è stato affrontato il tema del riparto della giurisdizione tra paesi europei, alla luce dell’inserimento della clausola “ex works” all’interno di un contratto di compravendita.

Procediamo con ordine.

La normativa comunitaria di riferimento è il Regolamento Europeo 1215/2012. Quest’ultimo stabilisce che le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro debbano essere convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro; tuttavia, tale regola generale può subire alcune deroghe.
Tra le ipotesi di “competenze speciali”, vi è il caso della compravendita di beni: l’art. 7 co1 lett. b) del citato regolamento indica quale giudice competente quello dello Stato membro in cui i beni sono stati, o avrebbero dovuto essere, consegnati in base al contratto.
Al fine di comprendere dove incardinare un giudizio, occorre, pertanto, individuare il luogo di consegna della merce.

Ecco che entrano in gioco gli usi commerciali consolidati volti a determinare la volontà delle parti, meglio conosciuti come “International Commercial Terms” o “Incoterms”.
Tra le differenti clausole utilizzabili, la più frequente e, sicuramente la più tutelante per il venditore, è la clausola “ex works”, letteralmente “Franco Fabbrica”. La clausola “ex works” pone a carico del venditore/esportatore, come unica obbligazione, quella di mettere a disposizione dell'acquirente i beni nel luogo concordato, generalmente il magazzino della propria sede, forniti dei documenti necessari al trasporto e all'esportazione.
Secondo le Sezioni Unite, la clausola “ex works” comporta, di regola, ossia in mancanza di ulteriori specificazioni, non solo l'individuazione del luogo di consegna ma anche, conseguentemente, l’individuazione del giudice ove ha sede il venditore come competente per tutte le controversie aventi ad oggetto il contratto di compravendita di beni. Tale considerazione risulta in linea con la disciplina del passaggio dei rischi e dei costi del trasporto.

La Suprema Corte ha, inoltre, sottolineato come la conclusione raggiunta non si ponga in contrasto con quanto affermato precedentemente nell’ordinanza 20633/2022; infatti, nel caso esaminato in quella sede, la soluzione di attribuire la giurisdizione al giudice del paese presso cui aveva sede il convenuto dipendeva dalla circostanza secondo cui l’inserimento della clausola "ex works" era stato unilaterale e, pertanto, non era possibile dirsi raggiunta la prova univoca dell'esistenza di un accordo tra le parti circa il luogo di consegna della merce.

In conclusione, alla luce della giurisprudenza di Cassazione analizzata, è fondamentale che in sede di stipula di un contratto, l’acquirente provveda a negoziare specificatamente la giurisdizione, soprattutto nei casi di trasporto a proprio carico, al fine di evitare di trovarsi convenuto in un paese straniero con tutti i costi e le problematiche del caso.


Hai bisogno di una consulenza?

Scrivici una e-mail:

info@pqmlegal.com