Una parte del decreto è dedicata alle misure di semplificazione volte a sostenere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, nonostante la materia sia di grande attualità, non è composto che da una manciata di articoli (47, 47 bis, 48, 49, 49 bis Il del Capo X del Titolo II).La legislazione d’urgenza è comunque intervenuta su diversi dei temi che stanno a cuore ai professionisti del settore. Tra tutte le novità, quella che sconvolge maggiormente il panorama delle fonti rinnovabili è senza dubbio l’introduzione di semplificazioni che rendono l’installazione di determinati impianti fotovoltaici attività di manutenzione ordinaria. Questa situazione porta a 3 considerazioni: La prima è relativa all’obbligatorietà dell’applicazione della nuova disciplina a discapito di procedure più strutturate. È noto come alcune autorità abbiano interpretato in maniera rigida la disciplina della Proceduta Abilitativa Semplificata (PAS), tanto da rigettare istanze di Autorizzazione unica (AU) ritenendo più idonea la procedura semplificata. Questa situazione ha impedito ai richiedenti di ottenere -per le opere oggetto di realizzazione- provvedimenti amministrativi più completi e di conseguenza maggiormente tutelanti. Ci si interroga, quindi, se il ragionamento non possa replicarsi in maniera ancora più pericolosa per la “manutenzione ordinaria”, comportando una posticipazione dei controlli a completamento dei lavori, riducendo quindi la possibilità di adottare eventuali rimedi in tempi utili. La seconda considerazione riguarda la necessità, anche qualora si decidesse di utilizzare lo strumento della manutenzione ordinaria, di adempiere a prescrizioni di natura diversa rispetto a quelle autorizzative. Si pensi, ad esempio, alle comunicazioni indirizzate al Genio Civile in ambito sismico, all’applicazione delle prescrizioni del Piano Regolatore vigente o al rispetto dei buffer imposti da altre fonti di legge. Tutte queste precisazioni sono rimaste nella penna del legislatore, il quale non ha considerato che l’estensione di una disciplina avente ad oggetto “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti” (art 3 co1 lett. a del T.U. Edilizia), a situazioni completamente diverse e maggiormente più complesse, avrebbe comportato l’incontro (o forse lo scontro) con differenti normative altrettanto coinvolte nei progetti. In ultimo, si rileva come, se per la PAS il legislatore si sia premurato di definire (finalmente!) quale sia il momento da quale iniziano a decorrere i termini per l’opponibilità dei terzi al progetto, ossia dalla pubblicazione della dichiarazione di PAS sul Bollettino Ufficiale della regione competente, nel caso della manutenzione ordinaria non è stata fatta alcuna chiarezza sui termini. Una lacuna che riapre il dibattito che ha accompagnato le procedure abilitative semplificate negli ultimi anni. In conclusione, all’applicazione concreta della descritta semplificazione dell’iter autorizzativo ex art. 22 bis D.lgs. 199/2021 conseguirà una compliance frammentata e un aumento del rischio di insorgenza di problematiche al termine dei lavori. A) D.lgs. 199/2021 e aree idonee Gli interventi sul D.lgs. 199/2021 hanno riguardato, in primo luogo, le procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici ex art. 22 bis. In base al nuovo dettato normativo, l’installazione di impianti fotovoltaici e delle relative opere di connessione su terra, ubicati in aree e zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale o in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento è considerata manutenzione ordinaria e, pertanto, NON sono necessari atti di assenso. È fatta salva, però, la comunicazione alla Sopraintendenza competente, il cui provvedimento di eventuale diniego deve pervenire entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Oltre ciò, l’art. 22 bis è stato oggetto di integrazione tramite l’inserimento del comma 1 bis. Quest’ultimo ha stabilito che fino al 30 giugno 2024 si applichi un’esenzione dalle valutazioni ambientali di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs. 152/2006 per (i) i progetti di impianti fotovoltaici, con eventuali sistemi di accumulo, con potenza complessiva sino a 30 MW o di impianti stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, entrambi anche comprensivi delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi, ricadenti nelle aree idonee ex lege contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del D.lgs. 152/2006; (ii) i progetti di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, o repowering di impianti eolici già esistenti che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW, e che ricadano nelle aree idonee ex lege contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del D.lgs. 152/2006; (iii) i progetti di impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW, che ricadano, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del D.lgs. 199/2021, nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del D.lgs. 152/2006. L'esenzione si applica anche ai progetti di infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico, ovvero ai progetti di impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di cui all'articolo 36 del D.lgs. 93/2011, già sottoposti positivamente a valutazione ambientale strategica ai sensi del titolo II della parte seconda del D.lgs. 152/2006. In secondo luogo, il legislatore è intervenuto sull’art. 20, da un lato modificando il comma 8 riguardante le aree idonee ex lege, e, dall’altro lato, inserendo due nuovi commi. B) Autorizzazione unica e procedimento unico Modificando l’art. 12 del D.lgs. 387/2003, è stabilito che il Ministerodella cultura partecipa al procedimento unico in relazione ai progetti, comprese le opereconnesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'eserciziodegli stessi impianti, localizzati in aree sottoposte a tutela, anche initinere, ai sensi del D.lgs. 42/2004, qualora non sottoposti a valutazionedi impatto ambientale di cui al titolo III della parte seconda del D.lgs.152/2006. Il quarto comma del predetto articolo, inoltre, è completamente sostituito prevedendo (i) l’ampliamento delle valutazioni di impatto che sono ricomprese tanto nel procedimento unico tanto nell’autorizzazione rilasciata a seguito di quest’ultimo; (ii) il termine massimo di conclusione di procedimenti che risulta ora differenziato: Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d'intesa con la regione interessata, nell'ambito del provvedimento adottato a seguito del procedimento unico di cui al comma 4, comprensivo del rilascio della concessione ai fini dell'uso delle acque. C) D.lgs. 28/2011 Le modifiche a tale decreto legislativo hanno riguardato l’art. 6 del D.lgs. 28/2011: da un lato è stato introdotto il comma 7-bis all’art. 6 del D.lgs. 28/2011, il quale ha stabilito che la pubblicazione della dichiarazione di PAS sul Bollettino Ufficiale Regionale da parte della Regione sul cui territorio insiste l’intervento, che deve provvedervi entro 10 giorni dalla richiesta, fa decorrere i termini di impugnazione previsti dalla legge. L’invio della dichiarazione è a carico dell’interessato decorsi i 30 giorni per la maturazione del silenzio-assenso. Dall’altro lato sono stati soppressi il primo e il terzo periodo del comma 9-bis riguardanti rispettivamente l’applicazione della PAS nelle aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, cave e discariche e i limiti alla verifica di assoggettabilità a VIA e a VIA. Per tale ipotesi si applicano le nuove disposizioni. D) D.lgs. 152/2006 Al codice dell’ambiente sono apportate due modiche; la prima riguarda i limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, i quali sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché: a) l'impianto si trovi nelle aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. 199/2021, ivi comprese le aree di cui al comma 8; b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del D.lgs. 199/2021; c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La seconda modifica, invece, riguarda il punto 2, lettera h), dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006. Infatti, in tema di progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome, rientrano nella casistica anche impianti idroelettrici con potenza nominale pari a 1.000 kW se realizzati su condotte esistenti senza incremento ne' della portata esistente né del periodo in cui ha luogo il prelievo e realizzati su edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici. E) Agrovoltaico Le comunità energetiche, i cui poteri di controllo siano esercitati esclusivamente da piccole e medie imprese agricole e le configurazioni di autoconsumo diffuso realizzate da: possono accedere agli incentivi di cui all'art. 8 del D.lgs. 199/2021, per impianti a fonti rinnovabili, ivi inclusi gli impianti agrivoltaici, anche per potenze superiori a 1 MW in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b) del medesimo decreto. L'energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli impianti ricompresi nelle predette comunità energetiche rimane nella loro disponibilità. Inoltre, gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette a qualunque titolo, sono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili se realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia e ricorrono le condizioni stabilite per legge (art. 49 co. 3 del dl 13/2023). L'installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore, a qualsiasi titolo purché oneroso, del fondo. F) Comunità energetiche Possono partecipare alle comunità energetiche anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato. G) Biometano Si prevede che le disposizioni di cui al decreto MISE n. 65 del 2018 (disciplina tecnica e incentivi per il biometano), continuino ad applicarsi ai progetti per la realizzazione o conversione di impianti di produzione di biometano e biocarburanti diversi dal biometano, per i quali:Approfondiamo ora le innovazioni più importanti.
Per quanto concerne il citato comma 8, infatti, (i) ai sensi della nuova lett. a sono divenuti idonei siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica anche sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento. Il limite percentuale non si applica agli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali la variazione dell'area occupata è soggetta al limite di cui alla lettera c-ter); (ii) sono ampliate le aree descritte dalla lett. c-bis.1 relative alle zone aeroportuali; (iii) è aggiunto un requisito per l’applicazione della lett. c-quater, ossia l’assenza di usi civici sull’area occupata ma, contestualmente, sono state diminuite le fasce di rispetto, da 7 km a 3 km per gli impianti eolici e da 1 km a 500 m per gli impianti fotovoltaici; (iv) è definita in maniera più puntuale la competenza del Ministero della cultura nelle aree sottoposte a tutela.
I commi 8-bis e 8-ter, invece, riguardano le aree idonee nella disponibilità di società concessionarie autostradali: è previsto che il loro affidamento avvenga tramite procedura competitiva anche su istanza di parte. Tuttavia, qualora non siano state presentate offerte adeguate, dette aree possono essere affidate a società collegate o controllate. La durata dei rapporti di subconcessione è determinata in funzione della vita utile degli impianti e degli investimenti necessari per la realizzazione e gestione degli stessi e può essere superiore alla durata della concessione autostradale, salva la possibilità per il concessionario che subentra nella gestione di risolvere il contratto di subconcessione riconoscendo un indennizzo pari agli investimenti realizzati non integralmente ammortizzati.
Infine, è aggiunto all’art. 22 il comma 1-ter in base al quale le semplificazioni previste per autorizzare gli impianti a fonti rinnovabili in aree idonee ex lege sono estese anche alle infrastrutture elettriche interrate di connessione, indipendentemente dalla loro ubicazione.