Addizionali provinciali sull’energia elettrica, chi ci ha guadagnato?

La vicenda delle addizionali provinciali sulle accise dell’energia elettrica è nota, dopo essere stata al centro di tante modifiche legislative e sentenze. In breve, queste addizionali furono introdotte con l’art. 6 del D.L. 511/1988 per sostenere la finanza regionale e locale, ma nel 2012 - con il D.L. n. 16 come convertito dalla L. 44/2012, l’art. 6 venne abrogato perché ritenuto incompatibile con la direttiva europea 2008/118/CE, come stabilito dalla Corte di Giustizia dell’UE. La direttiva in questione prevedeva che gli Stati potessero applicare nuove imposte indirette solo per obiettivi specifici, che la normativa italiana non menzionava.

Tra il 2019 e il 2020, la Corte di Cassazione italiana confermò che i consumatori avevano diritto a chiedere il rimborso di queste addizionali dai loro fornitori di energia elettrica. Di conseguenza, molti tribunali accolsero le richieste dei consumatori e obbligarono i fornitori a rimborsare cifre significative, causando difficoltà finanziarie anche a società ben strutturate.

Come spesso accade in casi simili, però, l’orientamento giuridico ha continuato a cambiare: l’11 aprile 2024 una nuova sentenza della Corte di Giustizia dell’UE ha invertito il corso, portando i giudici italiani a rigettare le domande di rimborso. Il motivo principale del rigetto è che nelle dispute tra privati non sia possibile disapplicare una legge italiana anche se in contrasto con una direttiva europea non trasposta. Questo nonostante fino a quel momento il problema dell’efficacia orizzontale delle direttive fosse stato risolto stabilendo che la disapplicazione avvenisse, non in ragione di un contrasto, ma delle sentenze della Corte di Giustizia.

In ogni caso, la conseguenza di questa rigida interpretazione risulta essere la violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale. Il principio di effettività, sancito all’art. 19, paragrafo 1, del Trattato dell’Unione Europea, impone agli Stati Membri di assicurare la tutela giurisdizionale ai propri cittadini, nel senso che le norme giuridiche di natura processuale non devono rendere impossibile la tutela dei propri diritti.

Infatti, la Cassazione aveva riconosciuto solo nel 2019-2020 la possibilità di chiedere il rimborso per quanto versato fino all’abrogazione della norma, quando ormai il diritto al rimborso della maggior parte dei tributi versati era ormai caduto in prescrizione. Per le poche annualità recuperabili, i consumatori finali furono – prevalentemente – indirizzati a interrompere la prescrizione nei soli confronti dei fornitori di energia, responsabili del pagamento sia dalla Cassazione sia dal Testo Unico Accise.

Oggi, chi ha ancora una causa in corso o non ha una sentenza definitiva deve fare i conti con una nuova identificazione del soggetto responsabile: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Solo chi aveva interrotto la prescrizione anche verso tale soggetto potrà promuovere un nuovo giudizio, ma è improbabile che i consumatori vogliano sostenere ulteriori spese in un contesto giuridico così incerto.

Alla fine di tutto, gli unici ad aver tratto vantaggio da questa situazione sono lo Stato e/o le Province che abbiano realmente incamerato l’addizionale, nonostante l’illegittimità del comportamento. Rimaniamo in attesa di capire cosa accadrà a seguito dell’intervento della Corte Costituzionale, la quale è stata chiamata a esprimersi dal Collegio Arbitrale di Vicenza il 26 marzo 2021.

Hai bisogno di una consulenza?

Scrivici una e-mail:

info@pqmlegal.com